Deontologia

Il “Preambolo” del Codice ci ricorda che la professione di Architetto è espressione di cultura e tecnica e che, con la sua attività, il Professionista concorre alla realizzazione e tutela degli interessi generali riconducibili ai dettati della Costituzione.
Il codice deontologico rende inoltre prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti, costruendo così l’affidabilità e la credibilità della categoria, che si alimenta nella capacità del Professionista di essere all’altezza del ruolo che la Società gli affida.
Fino al 2013 la gestione dei temi deontologici era di competenza dei Consigli degli Ordini; l’art. 8 comma 3 del DPR 7 Agosto 2012 n.137 ne ha istituita la titolarità esclusiva ai Consigli di Disciplina, che operano in totale indipendenza.

Principale compito del Consiglio di Disciplina e dei Collegi è quello di istruire e definire i procedimenti disciplinari attivati a seguito di presunte infrazioni deontologiche.

Il Consiglio di Disciplina tratta inoltre i vari temi connessi alla deontologia in rapporto all’evoluzione del quadro normativo di riferimento e alle modalità di evoluzione della professione

Procedimenti disciplinari

Cos’è un procedimento disciplinare: Le azioni disciplinari nei confronti degli iscritti possono essere attivate d’ufficio o in seguito alla segnalazione presentata da iscritti all’Ordine, committenti, enti pubblici o soggetti portatori di legittimo interesse.

Fase 1: Presentazione dell’esposto
La segnalazione o l’esposto vengono comunicati al professionista al quale, come consuetudine del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti di Brescia, viene richiesta una memoria difensiva.
Il Consiglio di Disciplina assegna ogni caso a rotazione a uno dei Cinque Collegi che valuterà la condotta del professionista coinvolto.
Il Collegio ha la facoltà di udire in via informale l’esponente o il professionista qualora lo ritenesse necessario.
Il Collegio a cui è stata assegnata la pratica decide se archiviare o proseguire con la fase 2.

Fase 2: Audizione preliminare
Il Presidente del Collegio a cui è stata assegnata la pratica dispone un’audizione formale preliminare del professionista coinvolto il quale può, se lo ritiene opportuno presentarsi con il proprio Avvocato.
A seguito di tale audizione il Collegio può deliberare l’archiviazione o l’apertura del procedimento.

Fase 3: Procedimento Disciplinare
Viene notificata l’apertura del procedimento disciplinare , fissata la data di audizione del professionista che può essere assistito da un legale e possono essere eventualmente sentite persone informate sui fatti.
Il procedimento può concludersi con l’archiviazione o con la condanna del professionista.

Fase 4: La sanzione
In caso di condanna, il Collegio può decretare in base alla gravità dell’illecito una delle seguenti sanzioni: avvertimento, censura, sospensione fino a un massimo di 6 mesi, cancellazione dall’Albo.