Ordine

Ordine professionale degli Architetti

I fondamenti giuridici, così come quello delle altre professioni “regolamentate” trovano nella L.1395 del 24 giugno 1923 la prima espressione, ispirata dall’ultimo governo liberale prima dell’avvento del Regime, che da parte sua abolì gli Ordini Professionali in favore dei Sindacati dei Fasci e delle Corporazioni.

Nell’articolato del 1923, nato dall’esigenza di creare degli organismi di controllo autonomi per le attività professionali regolamentate, venivano introdotti alcuni principi sulle funzioni dell’Ordine validi ancora oggi, sebbene in parte modificati dalla normativa successiva:

  • tenuta dell’Albo
  • tenuta del bilancio
  • espressione di pareri in merito agli onorari
  • vigilanza e tutela della professione – deontologia

In base a questi principi, pertanto, l’Ordine da una parte tutela la comunità rispetto al fatto che i propri iscritti posseggano le conoscenze, le competenze, la moralità e l’etica necessarie per svolgere questo mestiere,  dall’altra tende ad interloquire con la Comunità per creare le migliori condizioni perché gli architetti possano svolgere il proprio lavoro al meglio delle loro possibilità.